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PEC senza ricevuta di consegna: cosa fare dopo 12 e 24 ore

Cassette postali di legno con lettere che escono da una casella

PEC senza ricevuta di consegna: cosa fare dopo 12 e 24 ore

L'accettazione prova solo che il messaggio è partito. Dopo 12 ore il gestore ti avvisa, entro 24 ore devi avere la consegna o l'avviso di mancata consegna.

3 min di lettura

di Lorenzo Baccini

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Se la tua PEC ha la ricevuta di accettazione ma la ricevuta di consegna non arriva, nelle prime dodici ore non c'è niente di strano. Dopo, il gestore deve avvisarti, e entro 24 ore dall'invio devi avere la consegna oppure l'avviso di mancata consegna. Il punto che molti sbagliano: l'accettazione prova che il messaggio è partito, non che qualcuno l'abbia ricevuto.

Cosa prova ogni ricevuta

Il DPR 68/2005 distingue le due ricevute con precisione. L'articolo 6 dice che la ricevuta di accettazione contiene "i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione". La ricevuta di avvenuta consegna, invece, "fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario" e certifica il momento della consegna. L'articolo 4 lo riassume: la validità della trasmissione e della ricezione è attestata "rispettivamente" dall'una e dall'altra.

La consegna scatta quando il messaggio entra nella casella, non quando qualcuno lo apre. L'articolo 6 precisa che la ricevuta è rilasciata "indipendentemente dall'avvenuta lettura", e AgID scrive che il messaggio si considera consegnato "anche se il destinatario non accede alla casella". Una terza ricevuta, quella di presa in carico, viaggia solo tra i due gestori quando sono diversi (articolo 7): a te non serve cercarla.

L'orologio delle 12 e delle 24 ore

Il decreto del 2 novembre 2005, quello con le regole tecniche, fissa i tempi all'articolo 13. Se il gestore del mittente non riceve dal gestore del destinatario, "nelle dodici ore successive all'inoltro", la presa in carico o la consegna, avvisa il mittente che il gestore del destinatario "potrebbe non essere in grado di realizzare la consegna". Se entro "ulteriori dodici ore" la consegna ancora non c'è, arriva un secondo avviso, quello di mancata consegna, "entro le 24 ore successive all'invio, così come previsto dal D.P.R. n. 68 del 2005". L'articolo 8 del DPR dice la stessa cosa: il gestore comunica la mancata consegna "entro le ventiquattro ore successive all'invio".

Cosa fare, in base a cosa hai in casella

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Solo l'accettazione, da meno di 12 ore. Aspetta. Nei testi che ho letto non c'è un tempo massimo entro cui la consegna deve arrivare: c'è il momento in cui scatta l'avviso.

Accettazione e un avviso a 12 ore. Non è un fallimento. Il testo dice "potrebbe", e il messaggio può ancora essere consegnato.

Avviso di mancata consegna. Il messaggio non è arrivato. A questo punto io lo tratterei come non recapitato, e prima di rinviarlo controllerei l'indirizzo: AgID indica come elenchi ufficiali INI-PEC per imprese e professionisti e INAD per i cittadini.

Avviso di non accettazione. Il messaggio non è mai partito. Il decreto lo definisce come l'avviso emesso quando il tuo gestore non può accettarlo, con la motivazione e l'indicazione che il messaggio "non potrà essere consegnato al destinatario".

Hai perso le ricevute. Il DPR (articolo 6, comma 7) prevede che le informazioni conservate dal gestore siano opponibili ai terzi, e l'articolo 11 fissa la conservazione del log dei messaggi in trenta mesi.

Quello che i testi non dicono

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Il DPR e il decreto del 2005 non elencano le cause di una mancata consegna: casella piena o indirizzo inesistente, per esempio, non sono nominate negli articoli che ho letto. Le descrive il manuale operativo di ciascun gestore. Non dicono nemmeno che valore abbia, per una scadenza di legge o una notifica, una consegna che arriva in ritardo o non arriva. Quella è una domanda per un avvocato, non per la ricevuta.

Se la scadenza è vicina, non aspettare le 24 ore: controlla l'indirizzo nell'elenco ufficiale e rinvia.

Fonti

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